Le obbligazioni:
La società per azioni può emettere obbligazioni, che costituiscono il tipico e tradizionale strumento per la raccolta di capitale di prestito fra il pubblico. Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo.
Mentre l’azione attribuisce la qualità di socio e di compartecipe ai risultati dell’attività di impresa l’obbligazione attribuisce invece la qualità di creditore della società.
L’obbligazionista, diversamente dall’azionista, ha perciò diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi); ha inoltre diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita.
L’azionista, per contro, ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società. La quota di liquidazione dell’azionista può essere uguale, superiore o inferiore al valore nominale del conferimento eseguito.
Differenza tra obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi; le obbligazioni sono titoli di massa, in quanto rappresentano frazioni standardizzate di un’unica operazione economica; attribuiscono il diritto al rimborso di una somma di denaro. Gli strumenti finanziari rappresentano una categoria residuale atta a ricomprendere tutti gli strumenti finanziari emessi dalla società non altrimenti qualificati e disciplinati dalla legge. Gli strumenti finanziari possono condizionare il diritto al rimborso del capitale, all’andamento della gestione, o escluderlo del tutto.
TIPI SPECIALI DI OBBLIGAZIONI
Tra i tipi speciali di obbligazioni possono essere ricordate:
- a) le obbligazioni partecipanti, in cui la remunerazione periodica del capitale è commisurata agli utili di bilancio della società emittente;
- b) le obbligazioni indicizzate (o strutturate), la cui emissione da parte della Spa è espressamente consentita dalla riforma del 2003 ( art. 2411 ). Tali obbligazioni mirano a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria e ad adeguare il rendimento dei titoli all’andamento del mercato finanziario.
- c) le obbligazioni convertibili in azioni, che attribuiscono all’obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente o di altra società alla prima collegata;
- d) le obbligazioni con warrant ( o con diritto di opzione su azioni), che attribuiscono all’obbligazionista il diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente o di altra società.
- e) le obbligazioni subordinate, nelle quali il diritto degli obbligazionisti al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale è subordinato all’integrale soddisfacimento degli altri creditori.
LIMITI ALL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
Il codice civile del 1942 poneva un limite all’emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni, stabilendo che le stesse non potevano essere emesse per somma eccedente il capitale versato ed esistente risultante dall’ultimo bilancio approvato. La riforma del 2003 ha abbandonato definitivamente l’idea che il limite all’emissione di obbligazioni abbia funzione di garanzia e concepisce lo stesso come una tecnica volta ad evitare che gli azionisti ricorrono al mercato del capitale di credito in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio apportato. In base all’attuale disciplina la società per azioni può infatti emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale limite (art. 2412, 1 comma c.c.).
La società può emettere obbligazioni per un ammontare superiore al limite fissato in via generale quando:
- a) le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate ad essere sottoscritte da investitori istituzionali soggetti a vigilanza prudenziale;
- b) le obbligazioni sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore di questi;
- c) ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e la società è autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa a superare il limite.
Per le società con azioni negoziate in mercati regolamentati ogni limite è stato soppresso dalla riforma del 2003; per le altre società, la legge si preoccupa di garantire che il rapporto fra capitale più riserve ed obbligazioni, fissato dall’art. 2412, permanga per tutta la durata del prestito obbligazionario ( art. 2413 ).
La società che ha emesso obbligazioni non può infatti ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se il limite del primo comma dell’art. 2412 non risulta più rispettato per le obbligazioni che restano in circolazione.
IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE
Con l’attuale disciplina l’emissione di obbligazioni cessa di essere materia di competenza dell’assemblea straordinaria; infatti, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art. 2410 c.c.). La delibera di emissione deve tuttavia risultare dal verbale redatto da un notaio, ed è soggetta a controllo di legalità; essa può essere eseguita solo dopo l’iscrizione (art. 2410, 2 comma c.c.).
Alla sottoscrizione secondo il bando di emissione segue il rilascio dei titoli, che possono essere nominativi o al portatore e devono contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2414. il prezzo di emissione delle obbligazioni può essere anche inferiore al valore nominale, salvo che per le obbligazioni convertibili.
L’ammontare delle obbligazioni emesse deve risultare da un apposito libro delle obbligazioni. In tale libro devono essere annotate anche l’ammontare delle obbligazioni via via estinte nonché i dati dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti ed i relativi vincoli.
LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI
L’art. 2420-bis c.c., regola le obbligazioni convertibili in azioni della stessa società di futura emissione (procedimento diretto). Sono queste obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società utilizzando come riferimento le somme già versate al momento dell’acquisto delle obbligazioni. Chi esercita il diritto di conversione cessa perciò di essere obbligazionista e diventa azionista della società.
Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse. A tal fine:
– la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato interamente versato;
– le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma complessivamente inferiore al loro valore nominale.
Competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili è l’assemblea straordinaria. La legge si preoccupa di conciliare, durante il periodo concesso per la conversione, la libertà di decisione della società con l’esigenza di tutelare i possessori di tali obbligazioni di fronte ad operazioni societarie che possono vistosamente alterare il valore del diritto di conversione; sono tre al riguardo le regole fissate:
1) in caso di aumenti del capitale sociale a pagamento e di nuove emissioni di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione sugli stessi spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili. Si permette così agli obbligazionisti di mantenere inalterata la proporzione della loro futura partecipazione azionaria;
2) in caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione del capitale;
3) la società non può deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione o la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto non ha però carattere assoluto. Infatti, può essere superato concedendo agli obbligazionisti la facoltà di conversione anticipata.
Non è disciplinato invece il procedimento indiretto di emissione, che si ha quando le obbligazioni emesse da una società sono convertibili con le azioni di altra società.
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